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Autor: Costa, Emilio

Título: Crimini e pene: da Romolo a Giustiniano..

Formato: 1 volumen

Páginas: 242

ISBN: 978-84-9248908-4

Precio: 28.57 Eur.

Destaca entre las monografías donde Costa estudió la historia del Derecho Romano, ésta dedicada a la evolución del derecho penal desde los tiempos míticos hasta el emperador Justiniano. La obra consta de las siguientes partes: Introducción bibliográfica donde se analiza tanto el método como las fuentes bibliográficas utilizadas. Capítulo I: Desde los orígenes hasta las XII Tablas. Capítulo II: Desde las XII tablas hasta las Quaestiones perpetuae. Capítulo III: La Cognitio extra ordinem y las Quaestiones perpetuae en el imperio. Capítulo IV: Los crímenes y las penas en el Imperio. Capítulo V: El tribunal penal militar y los delitos militares. Capítulo VI: Directivas de Justiniano sobre la legislación penal.

INDICE ANALITICO

CENNI BIBLIOGRAFICI

1. Carattere essenzialmente pratico degli studi compiuti sul diritto penale romano prima del secolo XVI

2. I vari tractatus de malejiciis e le practicae criminales dal secolo XII al XVI

3. I commentari ai titoli delle compilazioni giustinianee attinenti il diritto penale

4. Diritto penale romano e diritto penale tedesco presso gli interpreti del Codice Carolino

5. Trattazioni teoretiche del diritto genale, condotte essenzialmente sopra fonti romane durante il secolo XVI

6. Giuristi della scuola culta e scrittori d'anquitates voltisi a studi di diritto penale romano fra il secolo XVI ed il XVIII

7. La scuola storica e lo studio storico del diritto penale romano

8. Le principali trattazioni storiche moderne del diritto penale romano

9. Indicazioni di opere attinenti la storia del diritto penale di altri popoli antichi. (Pag. 1)

CAPITOLO I.

Dalle origini alle XII Tavole.

1. Infrazioni di uffici familiari e di norme religiose passibili di sanzioni, giusta i mores risalenti all’età precivica

2. Atti colpiti come titolo di crimen e passibili di pubblica sanzione col sorgere della Città: la perduellio ed il parricidium

3. Atti colpiti successivamente come titolo di crimen, e perseguiti con pubblica sanzione nella legge delle XII Tavole

4. Atti Iesivi all’altrui diritto rimessi alla privata persecuzione dell’offeso (delicta)

5. La partizione fra crimina e delicta

6. La cognitio sui crimina

7. La iurisdictio sui delìcta

8. I limiti subbiettivi della cogntio e delle guarentigie che vi corrispondono.(Pag.17)

CAPITOLO II.

Dalle XII Tavole alle leggi costitutive delle quaestiones perpetuae.

1. L’ interpretazione estensiva seguita durante la repubblica di alcune norme proibitive delle XII Tavole

2. L’ estendimento delle sanzioni già comminate alla perduellio

ed al parricidium, ad atti in cui non ricorrevano gli estremi di tali crimina

3. L’istituzione eccezionale di quaestiones per la persecuzione di atti già avvenuti riconosciuti socialmente dannosi

4. Le quaestiones permanenti (perpetuae) costituite per la presecuzione futura di certi atti

novellamente configurati come titolo di crimen

5. Primitiva applicazione delle quaestiones perpetuae ad atti criminosi magistratuali: il crimen repetundarum ed il crimen maiestaiis, giusta i loro primitivi presupposti

6. Costituzioni legali di quaestiones fra Silla e Cesare Ottaviano, per la persecuzione di altri atti criminosi non connessi all’esercizio di poteri magistratuali

7. Atti criminosi d’avversione agli ordini fondamentali dello Stato, e contro le libertà pubbliche: il crimen maiestatis e la perduellio, dopo la lex Cornelia de maiestate

8. Il crimen vis dalla lex Plautia alle Zeges Iuliae

9. Il crimen sodaliciorum e l’ambitus

10. Atti criminosi contro Ia pubblica amministrazione: il crimen repetundarum, il peculatus, il crimen de residuis, il sacrilegium, i danneggiamenti di cose pubbliche

11. Atti criminosi contro l'amministrazione della giustizia: la calumnia e la praeuaricatio dell’accusatore; la corruptio dei giudici

12. Atti criminosi contro l’amministrazione dell’annona: il crimen annonae

13. Atti criminosi contro la fede pubblica: il falso testamentario e nummario e la lex Cornelia testamentaria nummaria

14. Atti criminosi contro la vita dei consociati: l’homicidium e gli altri atti criminosi contenplati dalla lex Cornelia de sicariis et veneficiis

15. L’ uccisione di congiunti e la lex Pompeia de parricidiis

16. Lesioni personali perseguibili, giusta la lex Cornelia de iniuriis, mediante un actio dell’offeso, diretta alla punizione del colpevole e concorrente coll’actio aestimatoria diretta al risarcimento

17. Gli atti criminosi contro il buon costume e l’ordine delle famiglie: l’adulterio, lo stupro, il lenocinio

18. Gli atti criminosi contro la moralità pubblica: l’alea

19. La giurisdizione penale nelle provincie. La cognitio del governatore e la sua informazione sulla coercitio

20. I tribunali locali delle cittá investite del ius suis legibus uti. (Pag. 37)

CAPITOLO III

Cognitio extra ordinem

e quaestiones perpetuae nell’ impero

1. Le quaestiones perpetuae, il tribunale imperiale ed il tribunale senatorio consolare nell’impero

2. La cognitio extra ordinem dei funzionari imperiali, esercitata in rappresentanza e per delegazione del principe sopra figure criminose novellamente costituite

3. Applicazioni predominanti di essa anche alle figure criminose già deferite alla cognitio delle quaestiones

4. Caratteristiche di codesta cognitio extra ordinem. Sua indipendenza dalla accusatio

5. Graduabilità della pena, in riguardo al diverso grado del dolus

6. Valutazione del diverso grado del dolus, nel caso di concorso di più persone in un medesimo atto criminoso

7. L’ignorantia iuris ed i suoi termini in rapporto aila legge penale

8. Concorso materiale di reati

9. Le pene vigenti nell’impero

10.L’ estendimento della cognitio alle donne ed ai servi

11. L’abbandono nell’ impero del principio d’ uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. (Pag. 81).

CAPITOLO IV.

Crimini e pene nell’impero.

1. Mutamenti sopraggiunti durante l’impero nei presupposti e nelle sanzioni delle singole figure criminose

2. Gli atti criminosi contro lo Stato e le libertà pubbliche: il crimen maiestatis, in rapporto coll’assetto del principato

3. L’attrazione al crimen maiestatis della professione di cristianesimo

4. Scomparsa del crimen sodaliciorum e la partecipazione a collegia illicita

5. I nuovi presupposti del crimen ambitus

6. Il crimen vis: attrazione ai termini della vis di atti criminosi che entravano nei termini d’altre figure; confusione fra le caratteristiche discretive poste dalle leges Iuliae fra la vis publica e la vis privata.

7. Gli atti criminosi contro la pubblica amministrazione: il crimen repetundarum ed il crimen concussionis

8. Omissioni commesse da pubblici funzionari di doveri loro imposti da costituzioni di portata generale; ed infrazioni di certi doveri civici nel tardo impero

9. Il peculatus, ed il suo estendimento a figure criminose perseguibili dianzi solo in via straordinaria, o perseguibili colla sanzione del crimen de residuis

10. Il sacrilegium

11. Il crimen sepulchri Violati

12. Alterazioni di opere pubbliche erette a comune utilità

13. Frodi a danno del fisco nel tardo impero

14. Il crimen termini moti

15. Il crimen annonae

16. Gli atti criminosi contro l’amministrazione della giustizia: calumnia, praevaricatio, tergiversatio

17. Il crimen receptatotum. L’effractio carceris

18. Gli atti criminosi contro la fede pubblica : estendimenti della lex Cornelia testamentaria nummaria

19. I presupposti del crimen falsi

20. Gli atti criminosi contro la vita e l’integrità personale. I presupposti della lex Cornelia de sicariis et veneficiis e l’homicidium nelle costituzioni imperiali

21. L’ incriminabilità dell’omicidio colposo

22. L’ uccisione di prossimi congiunti ed il parricidium

23, Atti criminosi assimilati all’omicidio nell’impero avanzato: procurato aborto, castrazione, circoncisione, esercizio di arti magiche

24. L’iniuria, e l’estendimento delle sue specie perseguibili criminalmente

25. Il plagium

26. Gli atti criminosi contro il buon costume: intensificazione delle sanzioni ad essi relative nell’impero cristiano.

27. Atti criminosi lesivi di diritti patrimoniali. L’ incendio doloso e colposo

28. Furti aggravati per le circostanze di luogo, di tempo, di mezzi adoprati a commetterli. L’abigeato. Il crimen expilatae hereditatis

29. Il crimen stellionatus

30. Lo scopelismon

31. Gli atti criminosi contro la religione, nell’ impero cristiano. (p.101)

CAPITOLO V.

La giurisdizione penale militare nell’ impero

ed i crimini militari.

1. Guarentigie della giurisdizione fissata nell’ impero per gli stranieri militari: giurisdizione militare e reati militari

2. Tradimento e sedizione

3. Insubordinazione e rifiuto d’obbedienza

4. Diserzione, emansio, abbandono di posto

5. Fuga davanti al nemico

6. Automutilazione e tentativo di suicidio

7. Abuso di potere

8. Atti che assumono carattere criminoso, per la condizione militare di chi li commette

9. Atti criminosi comuni, colpiti di sanzione piú severa in dipendenza della condizione militare dell’ autore. (p.183)

CAPITOLO VI.

Le direttive giustinianee nella legislazione penale.

1. Informazione della legislazione penale giustinianea sulle figure di atti criminosi perseguiti dalle leggi di Silla, di Cesare e di Ottaviano

2. Scarsità degli atti novellamente perseguiti come criminosi da Giustiniano

3. Alterazioni arrecate ai testi classici del Digesto e del Codice, per farli corrispondere a mutamenti di diritto maturatisi fra il momento di Diocleziano e quello di Costantino.

4. La probabile alterazione del D. 47, 22, 1, 1, per le associazioni costituite a fine religioso, giusta la fede cattolica

5. Alterazioni di testi classici intese a porre in atto delle riforme fissate da Giustiniano

6. L’ abolita incriminabilità dell’omicidio colposo

7. Le direttive giustinianee in rapporto ai reati colposi

8. Reazione giustinianea contro l’incriminabilità della volontà malvagia, indipendentemente dall’ effetto raggiunto. L’alterazione dei due luoghi: D. 50, 16, 53, 2 eD. 2,2, 1, 2

9. Le ragioni pratiche della reazione

10. L’imprecisione dei suoi termini. (Pag. 199)

INDICE ALFABETICO. (p.219).

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